Art. 2
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né il rilascio del documento di cui all’, lettera u), della direttiva 2003/37/CE o l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
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