Art. 3
In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I.
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