Art. 4
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri non possono né vietare né esigere che i trattori siano muniti di una o più piattaforme di carico.
2. Gli Stati membri non possono vietare che sulle piattaforme di carico siano trasportati prodotti di cui consentono il trasporto sui rimorchi impiegati nell’attività agricola o forestale. Entro i limiti previsti dal costruttore, essi autorizzano un carico massimo pari almeno all’80 % del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.
Storico versioni
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