Art. 22

Punti di contatto

In vigore dal 25 mag 2009
Punti di contatto 1.   Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni di cui agli . 2.   Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:50:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo