Art. 20

Misure di esecuzione

In vigore dal 25 mag 2009
Misure di esecuzione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all’, all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 6. Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni dell’, paragrafo 4, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la decisione debitamente motivata indicante i paesi e i settori interessati. 2.   Annualmente, e per la prima volta entro il 19 giugno 2013, gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 862/2007, comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato una Carta blu UE e, ove possibile, sul numero dei cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell’anno precedente, indicando la loro nazionalità e, ove possibile, la loro professione. Allo stesso modo, comunicano le statistiche sui familiari ammessi, ad eccezione delle informazioni riguardanti la loro occupazione. Relativamente ai titolari di Carta blu UE e ai loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli , nelle informazioni fornite si specifica anche, per quanto possibile, lo Stato membro del precedente soggiorno. 3.   Ai fini dell’attuazione dell’, paragrafo 3 e, se opportuno, dell’, paragrafo 5, saranno fatti riferimenti ai dati della Commissione (Eurostat) e, se del caso, ai dati nazionali
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Misure di esecuzione (Art. 20 Direttiva (UE) 2009/50) — Testo vigente | Portale Normativo