Art. 19

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

In vigore dal 25 mag 2009
Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro 1.   Quando un titolare di Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro a norma dell’, e allorché la famiglia fosse già costituita nel primo Stato membro, i familiari sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo. 2.   Al più tardi entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati o il titolare di Carta blu UE, conformemente alla legge nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno per familiare alle autorità competenti di tale Stato membro. Se il permesso di soggiorno dei familiari rilasciato dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente nel territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono alla persona di soggiornare nel loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un’autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel territorio con il titolare della Carta blu UE finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda. 3.   Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno: a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o relative copie autenticate, nonché un visto, se necessario; b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE; c) la prova della sussistenza di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il titolare di Carta blu UE disponga di tale assicurazione per loro. 4.   Il secondo Stato membro può richiedere al titolare della Carta blu UE di comprovare che: a) dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato; b) dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni nonché del numero dei familiari. 5.   Le deroghe di cui all’ continuano ad applicarsi mutatis mutandis. 6.   Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l’.
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Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro (Art. 19 Direttiva (UE) 2009/50) — Testo vigente | Portale Normativo