Art. 22
Punti di contatto
In vigore dal 25 mag 2009
Punti di contatto
1. Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni di cui agli .
2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al paragrafo 1.
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