Art. 16
Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
In vigore dal 25 mag 2009
Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
1. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio si applica con le deroghe previste nel presente articolo.
2. In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che si è avvalso della possibilità prevista all’ della presente direttiva, è autorizzato a cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, se sono rispettate le seguenti condizioni:
a)
cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio della Comunità in quanto titolare di Carta blu UE; e
b)
soggiorno legale e ininterrotto per i due anni immediatamente precedenti alla presentazione della pertinente domanda quale titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE.
3. Ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto nella Comunità e in deroga all’, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2003/109/CE, i periodi di assenza dal territorio della Comunità non interrompono la durata di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo se sono più brevi di dodici mesi consecutivi e se non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui il titolare di Carta blu UE non si sia avvalso della possibilità prevista all’.
4. In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al soggiornante di lungo periodo-CE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’, paragrafo 2, e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.
5. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo possono essere limitate ai casi in cui il cittadino del paese terzo interessato possa dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un’attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare nel paese di origine.
6. L’, paragrafo 1, lettera f), e l’ continuano ad applicarsi ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’, paragrafo 2, ove del caso, dopo che il titolare di Carta blu UE è diventato un soggiornante di lungo periodo-CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:50:oj#art-16