Art. 12

Visite di controllo

In vigore dal 6 mag 2009
Visite di controllo 1.   Tutte le navi da passeggeri nuove sono sottoposte dall'amministrazione dello Stato di bandiera alle visite di controllo di cui alle lettere a), b) e c): a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio; b) una visita periodica ogni dodici mesi; e c) ulteriori visite occasionali. 2.   Tutte le navi da passeggeri esistenti sono sottoposte dall'amministrazione dello Stato di bandiera alle visite di controllo di cui alle lettere a), b) e c): a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, per le navi esistenti adibite a viaggi nazionali nello Stato membro la cui bandiera sono autorizzate a battere; b) una visita periodica ogni dodici mesi; e c) ulteriori visite occasionali. 3.   Tutte le unità veloci da passeggeri tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell', paragrafo 4, della presente direttiva, ai requisiti del codice per le unità veloci (codice HSC) sono sottoposte dall'amministrazione dello Stato di bandiera alle visite di controllo previste da tale codice. Tutte le unità veloci da passeggeri tenute a conformarsi, in base all', paragrafo 4, della presente direttiva, ai requisiti del codice DSC sono sottoposte dall'amministrazione dello Stato di bandiera alle visite di controllo previste dal codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica. 4.   Si seguono le procedure e le linee guida relative alle visite di controllo per il rilascio del certificato di sicurezza per navi da passeggeri specificate nella risoluzione dell'assemblea IMO A.746(18), del 4 novembre 1993, sulle linee guida previste dal sistema armonizzato di visite e certificazioni, ovvero altre procedure tese allo stesso obiettivo. 5.   Le visite di controllo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono eseguite esclusivamente da funzionari che operano per l'amministrazione dello Stato di bandiera, per un organismo riconosciuto, oppure per lo Stato membro autorizzato dallo Stato di bandiera ad effettuare le visite di controllo, al fine di appurare se siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili contenuti nella presente direttiva.
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Visite di controllo (Art. 12 Direttiva (UE) 2009/45) — Testo vigente | Portale Normativo