Art. 6

Requisiti di sicurezza

In vigore dal 6 mag 2009
Requisiti di sicurezza 1.   Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D: a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici sono conformi ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto, o da norme equivalenti applicate dall'amministrazione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE; b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della convenzione SOLAS del 1974, come modificata; c) per le apparecchiature di navigazione valgono le disposizioni di cui alla regola 12, capitolo V, della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. Le apparecchiature di navigazione di cui all'allegato A.1 della direttiva 96/98/CE e conformi alle disposizioni della stessa sono considerate conformi anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola 12, capitolo V, lettera r), della convenzione SOLAS, come modificata. 2.   Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: a) requisiti generali: i) le navi da passeggeri nuove di classe A sono pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, e ai pertinenti requisiti specifici fissati nella presente direttiva; per quanto riguarda le regole la cui interpretazione è lasciata, a norma della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, alla discrezionalità delle singole amministrazioni, l'amministrazione dello Stato di bandiera applica le interpretazioni contenute nell'allegato I della presente direttiva; ii) le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D sono conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nella presente direttiva; b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: i) tutte le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri sono conformi alla convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, ii) criteri che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quelli della convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico si applicano, per quanto riguarda la lunghezza e la classe, alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri, iii) in deroga ai punti i) e ii), le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, iv) le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di ponte completo. 3.   Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: a) le navi da passeggeri esistenti di classe A sono conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella convenzione SOLAS del 1974, come modificata, e ai pertinenti requisiti specifici fissati nella presente direttiva. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione è lasciata dalla convenzione SOLAS del 1974, come modificata, alla discrezionalità delle singole amministrazioni, l'amministrazione dello Stato di bandiera applica le interpretazioni contenute nell'allegato I della presente direttiva; b) le navi da passeggeri esistenti di classe B sono conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nella presente direttiva; c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D sono conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nella presente direttiva nonché alle norme dell'amministrazione dello Stato di bandiera per le materie non disciplinate dai suddetti requisiti. Tali norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dai capitoli II-1 e II-2 dell'allegato I, pur tenendo conto delle specifiche condizioni operative locali dei tratti di mare in cui le navi di tali classi si trovano a operare; prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D possano essere adibite a viaggi nazionali regolari in uno Stato ospite, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve ottenere l'accordo della Stato ospite sulle norme in questione; d) ove uno Stato membro ritenga irragionevoli le norme richieste dall'amministrazione dello Stato ospite a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione; la Commissione adotta i provvedimenti necessari per decidere in merito applicando la procedura di cui all', paragrafo 2; e) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità e conseguenti variazioni del loro equipaggiamento soddisfano i requisiti per navi nuove di cui al paragrafo 2, lettera a); i cambiamenti apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a una norma di sicurezza superiore non sono considerati cambiamenti di grande entità; f) se non altrimenti disposto nella convenzione SOLAS del 1974, come modificata, le disposizioni di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto nell'allegato I della presente direttiva, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ad una nave la cui chiglia era stata impostata o che si trovava a un equivalente stadio di costruzione: i) a una data anteriore al 1o gennaio 1940: fino al 1o luglio 2006, ii) al 1o gennaio 1940 e a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1962: fino al 1o luglio 2007, iii) al 1o gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1974: fino al 1o luglio 2008, iv) al 1o gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1984: fino al 1o luglio 2009, v) al 1o gennaio 1985 o a una data posteriore, ma anteriore al 1o luglio 1998: fino al 1o luglio 2010. 4.   Per quanto riguarda le unità veloci da passeggeri: a) le unità veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entità alla data del 1o gennaio 1996 o successivamente sono conformi ai requisiti stabiliti della regola X/3 della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, a meno che: (i) la chiglia sia stata impostata o l'unità si trovi a un equivalente stadio di costruzione non oltre il 4 giugno 1998, (ii) la consegna e la commessa siano avvenute non oltre il 4 dicembre 1998, e (iii) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), contenuto nella risoluzione A.373(X) dell'assemblea dell'IMO del 14 novembre 1977, come modificato dalla risoluzione MSC 37(63) del comitato della sicurezza marittima del 19 maggio 1994; b) le unità veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti da codice per le unità veloci continuano l'attività certificata a norma di tale codice. Le unità veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996 e non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unità veloci possono non essere adibite a viaggi nazionali, a meno che non fossero già adibite a siffatti viaggi in uno Stato membro al 4 giugno 1998, nel qual caso possono continuare a farlo in quello Stato membro; queste unità sono conformi ai requisiti del codice DSC; c) i processi di costruzione e manutenzione delle unità veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto o a norme equivalenti applicate dall'amministrazione di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE.
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