Art. 13
Certificati
In vigore dal 6 mag 2009
Certificati
1. Tutte le navi da passeggeri nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza delle navi da passeggeri in conformità con la presente direttiva, il cui modello è riportato nell'allegato II. Detto certificato è rilasciato dall'amministrazione dello Stato di bandiera al termine della visita iniziale di cui all', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a).
2. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri è rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validità del certificato può essere prorogata dall'amministrazione dello Stato di bandiera per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza della dichiarazione stessa. In caso di proroga, la validità della dichiarazione decorre dalla data di scadenza della dichiarazione esistente prima della concessione della proroga.
Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri è rinnovato al termine della visita periodica di cui all', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b).
3. Per le unità veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice HSC, il certificato di sicurezza e la licenza di esercizio per unità veloci sono rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera, secondo quanto stabilito da tale codice.
Per le unità veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice DSC, il certificato di costruzione di equipaggiamento e la licenza di esercizio sono rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera, in base alle disposizioni del codice DSC.
Prima di rilasciare la licenza di esercizio a un'unità veloce da passeggeri adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, detta amministrazione concorda con lo Stato ospite le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attività delle unità veloci in tale Stato e provvede affinché queste siano riportate nella licenza di esercizio.
4. Le esenzioni concesse a una nave o unità veloce a norma e in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 3, devono figurare sul certificato della nave o dell'unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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