Art. 14

Regole della convenzione SOLAS del 1974

In vigore dal 6 mag 2009
Regole della convenzione SOLAS del 1974 1.   Per quanto riguarda le navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali, la Comunità presenta delle richieste all'IMO al fine di: a) accelerare l'attività di revisione, avviata dall'IMO, delle regole della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, dei capitoli II-1, II-2 e III che lasciano ampio margine di discrezionalità alle amministrazioni, in modo da rendere possibile un'interpretazione armonizzata delle stesse e adottare in conformità i dovuti emendamenti; e b) rendere obbligatoria l'applicazione dei principi enunciati nella circolare MSC Circ. 606 intitolata «Port State Concurrence with SOLAS Exemptions». 2.   Le richieste di cui al paragrafo 1 sono formulate dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione in base alle regole armonizzate definite nell'allegato I. Gli Stati membri si adoperano affinché l'IMO intraprenda quanto prima la revisione delle suddette regole e misure.
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Regole della convenzione SOLAS del 1974 (Art. 14 Direttiva (UE) 2009/45) — Testo vigente | Portale Normativo