Art. 13

In vigore dal 6 mag 2009
1.   Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare e che non figura in uno dei gruppi di cui all'allegato I non è conforme all', paragrafi 2 e 3, o presenta un pericolo per la salute umana, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni nel suo territorio la commercializzazione del prodotto di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione. 2.   La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato di cui all’, paragrafo 1; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso. 3.   Se ritiene che la misura nazionale debba essere soppressa o modificata, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2.
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