Art. 1
In vigore dal 6 mag 2009
1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare.
2. I prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
3. Un utilizzo nutrizionale particolare risponde alle esigenze nutrizionali particolari:
a)
di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati, oppure
b)
di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti; oppure
c)
dei lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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