Art. 4
In vigore dal 6 mag 2009
1. Le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare indicati nell'allegato I sono stabilite mediante direttive specifiche.
Tali direttive specifiche possono prevedere, in particolare:
a)
requisiti essenziali riguardanti la natura o la composizione dei prodotti;
b)
disposizioni riguardanti la qualità delle materie prime impiegate;
c)
prescrizioni igieniche;
d)
modifiche consentite ai sensi dell', paragrafo 2;
e)
un elenco degli additivi;
f)
disposizioni concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità;
g)
modalità di prelievo dei campioni e metodi di analisi necessari per controllare la conformità alle prescrizioni delle direttive specifiche.
Tali direttive specifiche sono adottate:
—
secondo la procedura prevista all'articolo 95 del trattato, per quanto riguarda la lettera e),
—
dalla Commissione, per quanto riguarda le altre lettere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
2. Al fine di consentire l'immissione rapida sul mercato di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e risultanti dai progressi scientifici e tecnologici, la Commissione può, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, autorizzare per un periodo di due anni l'immissione in commercio di prodotti non conformi alle norme di composizione stabilite dalle direttive specifiche per i gruppi di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare di cui all'allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
Se del caso, la Commissione può fissare, nella decisione di autorizzazione, norme di etichettatura legate al mutamento di composizione.
3. La Commissione adotta un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali, aminoacidi e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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