Art. 10
In vigore dal 6 mag 2009
1. I prodotti di cui all' sono posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per il commercio al dettaglio, a condizione che le indicazioni di cui all' accompagnino il prodotto quando è messo in vendita.
Storico versioni
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