Art. 12

In vigore dal 6 mag 2009
1.   Gli Stati membri non possono, per motivi connessi con la composizione, le caratteristiche della fabbricazione, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti, vietare o limitare il commercio dei prodotti di cui all' quando sono conformi alla presente direttiva e, eventualmente, alle direttive d'applicazione della presente direttiva. 2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive d'applicazione della presente direttiva.
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