Art. 5

In vigore dal 23 apr 2009
1.   La durata di validità dell’approvazione CE del modello è di dieci anni. Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato. Le approvazioni CE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie, ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CE del modello in base alle nuove prescrizioni. Se l’approvazione CE del modello non è prorogata, essa resta comunque d’applicazione per gli strumenti in servizio. 2.   Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione CE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri. Essa può comportare le seguenti restrizioni: a) una limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell’approvazione; b) un obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione; c) limitazioni dell’utilizzazione; d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata. Essa può tuttavia venire concessa soltanto se: a) la direttiva particolare per tale categoria di strumenti è già entrata in vigore; b) non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari. La validità di tale approvazione è limitata a due anni e può essere prorogata di tre anni. 3.   Lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello di effetto limitato, di cui al paragrafo 2, presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva, se del caso, e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, non appena esso ritenga che una nuova tecnica abbia dato esito soddisfacente.
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