Art. 3

In vigore dal 23 apr 2009
Quando venga concessa per dispositivi complementari, l’approvazione CE del modello deve precisare: a) i modelli di strumenti cui detti dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inclusi; b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.
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