Art. 7
In vigore dal 23 apr 2009
1. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla:
a)
se gli strumenti il cui modello è stato oggetto dell’approvazione non sono conformi al modello approvato o alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda;
b)
se le esigenze metrologiche prescritte nel certificato d’approvazione o le disposizioni dell’, paragrafo 2, non sono rispettate;
c)
se constata che essa è stata concessa indebitamente.
2. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello deve revocarla se gli strumenti il cui modello è stato oggetto d’approvazione presentano nell’uso un difetto di carattere generale che li renda inadatti al loro scopo.
3. Se lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello è informato da un altro Stato membro dell’esistenza di uno dei casi contemplati ai paragrafi 1 e 2, esso applica anche le disposizioni previste in tali paragrafi, previa consultazione dell’altro Stato membro.
4. Lo Stato membro che ha constatato l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e in servizio degli strumenti in questione, fino a nuovo ordine.
Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.
Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1, per gli strumenti dispensati dalla verifica prima CE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o alle prescrizioni della direttiva particolare che li concerne.
5. Qualora lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello contesti l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 di cui è stato informato ovvero la fondatezza dei provvedimenti adottati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri interessati fanno in modo di comporre la controversia.
La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni con lo scopo di pervenire ad un accordo.
Storico versioni
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