Art. 1

In vigore dal 23 apr 2009
1.   La presente direttiva si applica: a) agli strumenti come definiti al paragrafo 2; b) alle unità di misura, all’armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, dei mezzi necessari alla loro applicazione; c) alla fissazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, nonché alla marcatura dei quantitativi precondizionati. 2.   Ai fini della presente direttiva, per «strumenti» si intendono le parti di strumenti di misura, i dispositivi complementari nonché gli impianti di misurazione. 3.   Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto descritto nel paragrafo 1, munito dei marchi e/o dei contrassegni CE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che riguardano lo strumento o il prodotto in questione. 4.   Gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verifica prima CE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali. 5.   Le direttive particolari concernenti le materie di cui all’, precisano: — in particolare, le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento, avuto riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera a), — le prescrizioni relative al paragrafo 1, lettere b) e c). 6.   Le direttive particolari possono fissare la data alla quale dette disposizioni comunitarie si sostituiscono alle vigenti disposizioni nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:34:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo