Art. 8
In vigore dal 23 apr 2009
1. Qualora uno Stato membro ritenga che strumenti recanti la marcatura CE di conformità di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, non soddisfino i requisiti della presente direttiva, benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare tali strumenti dal mercato o per vietarne o limitarne l'immissione in servizio e/o sul mercato.
Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione in merito a una misura di questo tipo e motiva la propria decisione precisando, in particolare, se la mancanza di conformità è dovuta:
a)
al mancato rispetto dei requisiti essenziali definiti nell’allegato I, qualora gli strumenti non soddisfino le norme armonizzate di cui all', paragrafo 1;
b)
ad una scorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 1;
c)
a lacune delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 1.
2. La Commissione procede quanto prima alla consultazione delle parti interessate.
Dopo questa consultazione, la Commissione ne comunica immediatamente il risultato allo Stato membro che ha intrapreso l'azione. Se essa ritiene che la misura adottata sia giustificata, ne informa immediatamente anche gli altri Stati membri.
Se la misura è stata adottata in base a lacune delle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, sottopone la questione al comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia quindi la procedura di cui all'.
3. Se uno strumento non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente deve prendere le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura ed informare a riguardo la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione provvede a che gli Stati membri siano informati degli sviluppi e dell'esito di tale procedura.
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