Art. 7

In vigore dal 23 apr 2009
Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all', paragrafo 1, non soddisfino interamente i requisiti essenziali definiti nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall’ della direttiva 98/34/CE, in seguito denominato «comitato», specificando la sua posizione. Il comitato formula senza indugi un parere. Alla luce del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se occorra o meno ritirare dette norme dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:23:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo