Art. 7
In vigore dal 23 apr 2009
Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all', paragrafo 1, non soddisfino interamente i requisiti essenziali definiti nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall’ della direttiva 98/34/CE, in seguito denominato «comitato», specificando la sua posizione.
Il comitato formula senza indugi un parere.
Alla luce del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se occorra o meno ritirare dette norme dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 2.
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