Art. 6
In vigore dal 23 apr 2009
1. Gli Stati membri presumono la conformità ai requisiti essenziali definiti all’allegato I, per quanto riguarda gli strumenti conformi alle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate conformi a tali requisiti.
2. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al paragrafo 1.
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