Art. 4

In vigore dal 23 apr 2009
Gli strumenti utilizzati per le applicazioni elencate all', paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell'allegato I. Qualora uno strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non siano utilizzati per le applicazioni elencate all', paragrafo 2, lettera a), detti dispositivi non sono sottoposti a tali requisiti essenziali.
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