Art. 18
Giusto trattamento dei marittimi
In vigore dal 23 apr 2009
Giusto trattamento dei marittimi
Conformemente al loro diritto nazionale, gli Stati membri tengono in considerazione le pertinenti disposizioni delle linee guida dell’IMO riguardanti il giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo nelle acque sotto la loro giurisdizione.
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