Art. 16

Sistema di allarme preventivo

In vigore dal 23 apr 2009
Sistema di allarme preventivo Fatto salvo il diritto di emettere un allarme preventivo, l’organo inquirente di uno Stato membro informa senza indugio la Commissione della necessità di emettere un allarme preventivo qualora ritenga, in qualsiasi fase dell’inchiesta di sicurezza, che debbano essere adottate misure urgenti a livello comunitario al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri. Se necessario, la Commissione emette una comunicazione d’allarme destinata alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, all’industria dei trasporti marittimi, nonché a qualsiasi altro soggetto interessato.
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