Art. 17

Banca dati europea per i sinistri marittimi

In vigore dal 23 apr 2009
Banca dati europea per i sinistri marittimi 1.   I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi sono archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform — EMCIP). 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle autorità che hanno accesso a tale banca dati. 3.   Gli organi inquirenti degli Stati membri informano la Commissione su sinistri e incidenti marittimi utilizzando il modello di cui all’allegato II. Essi comunicano inoltre alla Commissione, seguendo lo schema della banca dati EMCIP, i dati risultanti dalle inchieste di sicurezza. 4.   La Commissione e gli Stati membri sviluppano lo schema della banca dati e un metodo per la notifica dei dati in tempi adeguati.
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