Art. 20

Competenze in materia di modifiche

In vigore dal 23 apr 2009
Competenze in materia di modifiche La Commissione può aggiornare, nel rispetto dell’ambito di applicazione della presente direttiva, le definizioni nonché i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell’IMO contenuti nella direttiva stessa, al fine di adeguarli ai nuovi provvedimenti della Comunità o dell’IMO che siano nel frattempo entrati in vigore. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Con la stessa procedura la Commissione può altresì modificare gli allegati. Le modifiche al codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2099/2002.
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