Art. 10

Profilo di rischio della nave

In vigore dal 23 apr 2009
Profilo di rischio della nave 1.   A tutte le navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro è attribuito, nella banca dati sulle ispezioni, un profilo di rischio che ne determina la rispettiva priorità di ispezione nonché la frequenza e la portata delle ispezioni. 2.   Il profilo di rischio di una nave è determinato da una combinazione di parametri generici e storici, ossia: a) parametri generici i parametri generici si basano sul tipo, l’età, la bandiera, gli organismi riconosciuti interessati e la prestazione della compagnia conformemente all’allegato I, parte I, punto 1, e all’allegato II; b) parametri storici i parametri storici si basano sul numero di carenze e di fermi in un determinato periodo conformemente all’allegato I, parte I, punto 2, e all’allegato II. 3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, relative all’attuazione del presente articolo, in particolare: a) i criteri dello Stato di bandiera; b) i criteri relativi alle prestazioni della compagnia sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, e basandosi sulle competenze specifiche del MOU di Parigi.
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