Art. 10
Profilo di rischio della nave
In vigore dal 23 apr 2009
Profilo di rischio della nave
1. A tutte le navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro è attribuito, nella banca dati sulle ispezioni, un profilo di rischio che ne determina la rispettiva priorità di ispezione nonché la frequenza e la portata delle ispezioni.
2. Il profilo di rischio di una nave è determinato da una combinazione di parametri generici e storici, ossia:
a)
parametri generici
i parametri generici si basano sul tipo, l’età, la bandiera, gli organismi riconosciuti interessati e la prestazione della compagnia conformemente all’allegato I, parte I, punto 1, e all’allegato II;
b)
parametri storici
i parametri storici si basano sul numero di carenze e di fermi in un determinato periodo conformemente all’allegato I, parte I, punto 2, e all’allegato II.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, relative all’attuazione del presente articolo, in particolare:
a)
i criteri dello Stato di bandiera;
b)
i criteri relativi alle prestazioni della compagnia
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, e basandosi sulle competenze specifiche del MOU di Parigi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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