Art. 9
Notifica dell’arrivo delle navi
In vigore dal 23 apr 2009
Notifica dell’arrivo delle navi
1. L’armatore, l’agente o il comandante di una nave che ai sensi dell’ sia assoggettabile ad ispezione estesa e diretta verso un porto o ancoraggio di uno Stato membro ne notifica l’arrivo in conformità delle disposizioni di cui all’allegato III.
2. Non appena ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’ della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (10), l’autorità o ente portuale o l’autorità o organismo designato a tal fine trasmette tale informazione all’autorità competente.
3. Per qualsiasi comunicazione di cui al presente articolo sono utilizzati strumenti elettronici ogniqualvolta possibile.
4. Le procedure e i formati sviluppati dagli Stati membri ai fini dell’allegato III della presente direttiva sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui alla direttiva 2002/59/CE in materia di notifiche delle navi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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