Art. 8
Rinvio delle ispezioni e circostanze eccezionali
In vigore dal 23 apr 2009
Rinvio delle ispezioni e circostanze eccezionali
1. Uno Stato membro può decidere di rinviare l’ispezione di una nave di priorità I nelle seguenti circostanze:
a)
quando l’ispezione può essere effettuata al successivo scalo della nave nel medesimo Stato membro, a condizione che la nave non effettui scali intermedi in nessun altro porto della Comunità o della regione del MOU di Parigi e che il rinvio non sia superiore a quindici giorni; o
b)
quando l’ispezione può essere effettuata in un altro porto di scalo della Comunità o della regione del MOU di Parigi entro quindici giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto abbia anticipatamente accettato di eseguire l’ispezione stessa.
In caso di ispezione rinviata ai sensi della lettera a) o b) e registrata nella banca dati sulle ispezioni, un’ispezione mancata non è conteggiata come ispezione mancata nei confronti degli Stati membri che l’hanno rinviata.
Ciononostante, qualora l’ispezione di una nave di priorità I non sia effettuata, la nave in questione non è esentata dall’essere ispezionata nel porto di scalo successivo all’interno della Comunità ai sensi della presente direttiva.
2. L’ispezione di una nave di priorità I non effettuata per motivi operativi non è conteggiata come ispezione mancata, purché il motivo per cui non è stata effettuata sia registrato nella banca dati sulle ispezioni e ricorrano le seguenti circostanze eccezionali:
a)
l’autorità competente ritiene che l’esecuzione dell’ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell’equipaggio o del porto ovvero per l’ambiente marino; o
b)
la nave fa scalo soltanto di notte. In tal caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, se necessario, le navi che fanno regolarmente scalo di notte siano ispezionate.
3. L’ispezione non effettuata su una nave ancorata non è conteggiata come ispezione mancata se:
a)
la nave è ispezionata, entro quindici giorni, in un altro porto o ancoraggio della Comunità o della regione del MOU di Parigi ai sensi dell’allegato I; o
b)
la nave fa scalo soltanto di notte o la durata dello scalo è troppo breve perché l’ispezione possa essere effettuata in modo soddisfacente, e il motivo dell’ispezione mancata è registrato nella banca dati sulle ispezioni; o
c)
l’autorità competente ritiene che l’esecuzione dell’ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell’equipaggio o del porto ovvero per l’ambiente marino, e il motivo dell’ispezione mancata è registrato nella banca dati sulle ispezioni.
4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, relative all’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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