Art. 10

Differenziazione dei servizi

In vigore dal 11 mar 2009
Differenziazione dei servizi 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale di variare la qualità e l’estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione di tali servizi e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva e trasparente. Fatto salvo l’, i gestori aeroportuali restano liberi di fissare tali diritti aeroportuali differenziati. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ad ogni utente dell’aeroporto che desidera utilizzare i servizi personalizzati o il terminale o la parte del terminale specializzato, di accedere a questi servizi e a questo terminale o parte di un terminale. Qualora il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati e/o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, l’accesso è determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri possono essere stabiliti dal gestore aeroportuale e gli Stati membri possono richiedere che essi siano approvati dall’autorità di vigilanza indipendente.
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Differenziazione dei servizi (Art. 10 Direttiva (UE) 2009/12) — Testo vigente | Portale Normativo