Art. 11

Autorità di vigilanza indipendente

In vigore dal 11 mar 2009
Autorità di vigilanza indipendente 1.   Gli Stati membri designano o istituiscono un’autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva e di svolgere, come minimo, le funzioni di cui all’. Questo organo può essere lo stesso al quale lo Stato membro ha affidato l’applicazione delle misure normative supplementari di cui all’, paragrafo 5, compresa l’approvazione del sistema dei diritti e/o dell’ammontare di tali diritti aeroportuali, a condizione che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   La presente direttiva non impedisce all’autorità di vigilanza indipendente di delegare, nel rispetto della legislazione nazionale, sotto il suo controllo e la sua piena responsabilità, l’attuazione della presente direttiva ad altre autorità di vigilanza indipendenti, a condizione che tale attuazione si svolga conformemente alle stesse norme. 3.   Gli Stati membri garantiscono l’autonomia dell’autorità di vigilanza indipendente, provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi gestore aeroportuale e vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà di aeroporti, di gestori aeroportuali o di vettori aerei o che mantengono la vigilanza di gestori aeroportuali o di vettori aerei garantiscono che le funzioni inerenti alla proprietà o alla vigilanza suddetti non siano conferite all’autorità di vigilanza indipendente. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di vigilanza indipendente eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’autorità di vigilanza indipendente, le funzioni e le competenze ad essa conferite, nonché i provvedimenti presi per garantire l’osservanza del paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri possono istituire un meccanismo di finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente, che può comprendere l’imposizione di diritti a carico degli utenti dell’aeroporto e dei gestori aeroportuali. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché, con riguardo ai casi di disaccordo di cui all’, paragrafo 3, siano adottate misure al fine di: a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto; b) determinare le condizioni affinché una controversia possa essere sottoposta all’autorità di vigilanza indipendente. Quest’ultima, in particolare, respinge i reclami che reputa non opportunamente giustificati o adeguatamente documentati; c) fissare i criteri in base ai quali i casi di disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione. Tali procedure, condizioni e criteri sono non discriminatori, trasparenti e obiettivi. 7.   Nell’avviare un’indagine riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali di cui all’, l’autorità di vigilanza indipendente ottiene dalle parti interessate accesso alle necessarie informazioni ed è tenuta a consultarle al fine di formulare la sua decisione. Fatto salvo l’, paragrafo 4, essa pronuncia una decisione il più rapidamente possibile, e comunque entro quattro mesi dal deferimento della questione. Questo periodo può essere prorogato di due mesi in casi eccezionali e debitamente giustificati. Le decisioni dell’autorità di vigilanza indipendente sono vincolanti, fatto salvo un controllo parlamentare o giurisdizionale a seconda della procedura prevista nei diversi Stati membri. 8.   L’autorità di vigilanza indipendente pubblica ogni anno una relazione sull’attività svolta.
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Autorità di vigilanza indipendente (Art. 11 Direttiva (UE) 2009/12) — Testo vigente | Portale Normativo