Art. 10 · Differenziazione dei servizi

Art. 10

Differenziazione dei servizi

In vigore dal 11 mar 2009
Differenziazione dei servizi 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale di variare la qualità e l’estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione di tali servizi e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva e trasparente. Fatto salvo l’, i gestori aeroportuali restano liberi di fissare tali diritti aeroportuali differenziati. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ad ogni utente dell’aeroporto che desidera utilizzare i servizi personalizzati o il terminale o la parte del terminale specializzato, di accedere a questi servizi e a questo terminale o parte di un terminale. Qualora il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati e/o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, l’accesso è determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri possono essere stabiliti dal gestore aeroportuale e gli Stati membri possono richiedere che essi siano approvati dall’autorità di vigilanza indipendente.
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