Art. 12
Relazione e revisione
In vigore dal 11 mar 2009
Relazione e revisione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 marzo 2013 una relazione sull’applicazione della presente direttiva, che valuti i progressi compiuti verso il conseguimento del suo obiettivo, corredandola, se del caso, di opportune proposte per la sua revisione.
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano all’applicazione della presente direttiva, con particolare riferimento all’acquisizione di informazioni ai fini della relazione di cui al paragrafo 1.
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