Art. 11

Risoluzione dei contratti accessori

In vigore dal 14 gen 2009
Risoluzione dei contratti accessori 1.   Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. 2.   Fatto salvo l’ della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (10), se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio. 3.   Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.
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Risoluzione dei contratti accessori (Art. 11 Direttiva (UE) 2008/122) — Testo vigente | Portale Normativo