Art. 9

Acconti

In vigore dal 14 gen 2009
Acconti 1.   Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio sia vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell’. 2.   Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di rivendita sia vietata qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
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