Art. 10

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

In vigore dal 14 gen 2009
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine 1.   Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze scaglionate. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento scaglionato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore. L’operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni di calendario prima di ciascuna data di esigibilità. 2.   A partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata. Tale diritto non incide sul diritto di risolvere il contratto ai sensi della normativa nazionale in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:122:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine (Art. 10 Direttiva (UE) 2008/122) — Testo vigente | Portale Normativo