Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 14 gen 2009
Sanzioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano comminate sanzioni appropriate qualora l’operatore non rispetti le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. 2.   Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:122:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni (Art. 15 Direttiva (UE) 2008/122) — Testo vigente | Portale Normativo