Art. 6

In vigore dal 18 dic 2008
Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini garantisca che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all' e all'allegato I; b) siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.
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