Art. 8

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro. 2.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel loro territorio.
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