Art. 3
In vigore dal 18 dic 2008
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le aziende si conformino ai seguenti requisiti:
a)
le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno
Peso vivo (kg)
m2
Fino a 10
0,15
Oltre 10 fino a 20
0,20
Oltre 20 fino a 30
0,30
Oltre 30 fino a 50
0,40
Oltre 50 fino a 85
0,55
Oltre 85 fino a 110
0,65
Oltre 110
1,00
b)
le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:
a)
per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;
b)
qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
i)
l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
—
11 mm per i lattonzoli,
—
14 mm per i suinetti,
—
18 mm per i suini all'ingrasso,
—
20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
ii)
l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
—
50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
—
80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2006.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo comma a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, le scrofe e le scrofette abbiamo accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
8. Gli Stati membri provvedono affinché i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
9. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2, al paragrafo 4, al paragrafo 5 e all'ultima frase del paragrafo 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1o gennaio 2003. A decorrere dal 1o gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.
Le disposizioni di cui al primo comma del paragrafo 4 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.
Storico versioni
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