Art. 2
In vigore dal 18 dic 2008
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1)
«suino»: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
2)
«verro»: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
3)
«scrofetta»: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
4)
«scrofa»: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
5)
«scrofa in allattamento»: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
6)
«scrofa asciutta e gravida»: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
7)
«lattonzolo»: un suino dalla nascita allo svezzamento;
8)
«suinetto»: un suino dallo svezzamento all'età di dieci settimane;
9)
«suino all'ingrasso»: un suino dall'età di dieci settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
10)
«autorità competente»: l'autorità competente ai sensi del punto 6 dell' della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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