Art. 2

In vigore dal 18 dic 2008
Ai sensi della presente direttiva, si intende per: 1) «suino»: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso; 2) «verro»: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione; 3) «scrofetta»: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito; 4) «scrofa»: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta; 5) «scrofa in allattamento»: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli; 6) «scrofa asciutta e gravida»: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale; 7) «lattonzolo»: un suino dalla nascita allo svezzamento; 8) «suinetto»: un suino dallo svezzamento all'età di dieci settimane; 9) «suino all'ingrasso»: un suino dall'età di dieci settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore; 10) «autorità competente»: l'autorità competente ai sensi del punto 6 dell' della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (7).
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