Art. 13

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Fatto salvo l', paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa verso un destinatario di cui all', paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione. 2.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la forma e il contenuto del certificato di esenzione. 3.   Le procedure previste agli articoli da 21 a 27 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa destinati alle forze armate di cui all', paragrafo 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 21 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente nel proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.
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Art. 13 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo