Art. 14
In vigore dal 16 dic 2008
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
4. Gli Stati membri che, al 1o luglio 2008, dispongono di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo possono, fino al 1o gennaio 2017, continuare ad esentare dall'accisa i prodotti sottoposti ad accisa forniti da tali punti di vendita e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo.
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
«punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
b)
«viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo» qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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