Art. 11
In vigore dal 16 dic 2008
Oltre ai casi di cui all', paragrafo 6, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all', l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri membro e alle condizioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall' o da una delle direttive di cui all'.
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