Art. 4

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni più favorevoli 1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza di: a) accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi; b) accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. 2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall'acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo. 3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite. 4.   Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all', paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri: a) provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all', paragrafi 4 e 5 (limitazione dell’uso di misure coercitive), all', paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell'allontanamento), all', paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d'urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli (condizioni di trattenimento) e b) rispettano il principio di non-refoulement.
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Disposizioni più favorevoli (Art. 4 Direttiva (UE) 2008/115) — Testo vigente | Portale Normativo