Art. 14
Garanzie prima del rimpatrio
In vigore dal 16 dic 2008
Garanzie prima del rimpatrio
1. Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli , affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’ e durante i periodi per i quali l'allontanamento è stato differito ai sensi dell':
a)
che sia mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;
b)
che siano assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;
c)
che sia garantito l'accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;
d)
che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
2. Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, conformemente alla legislazione nazionale, che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato ai sensi dell', paragrafo 2, o che l’esecuzione della decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa.
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